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Ordinanza P.G.R. n. 90 del 29 Novembre 2020

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Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020, sul territorio regionale.

 

1. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, classificato in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto", salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3 novembre 2020.

 

2. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

 

3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

4. Per quanto non espressamente previsto all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;

 

5. Restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, o da questa modificate.

 

6. E’ raccomandato a tutte le persone fisiche di limitare e ridurre al minimo indispensabile ogni forma di spostamento consentito, mantenendo comunque i comportamenti rispettosi del distanziamento interpersonale, del divieto di assembramento, dell’utilizzo corretto delle protezioni delle vie aeree e delle misure igieniche e di prevenzione, al fine contribuire a rallentare la curva di crescita del contagio.

 

7. E’ confermato l’utilizzo dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, per le situazioni di necessità che dovessero manifestarsi all’interno del contesto scolastico;

 

8. Si dispone di mantenere, a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, il costante monitoraggio a livello provinciale del trend epidemico, al fine di procedere a livello regionale all’eventuale adozione di specifiche misure di mitigazione e contenimento, anche circoscritte a determinate aree e sulla base dei criteri fissati a livello regionale e nazionale, inclusi gli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020 e ai criteri di allerta ECDC;

 

9. Si dispone, dal 30 novembre 2020 e fino a nuove eventuali determinazioni, di revocare il disposto di cui al punto 1 dell’Ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l’Ordinanza n. 87/2020, riguardo la sospensione all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019.

 

(...)

 

 

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