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Ordinanza Sindacale n. 95 Ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

 Il Sindaco ha appena emanato una nuova ordinanza: 

 

dgfbh 1.È disposto l’obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono, altresì, esentati dall’obbligo:

                  1) i soggetti che stanno svolgendo attività̀ sportiva;

                  2) i bambini di età̀ inferiore ai sei anni;

                  3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina , nonché́ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀;

                 4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;

                 5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

 

 

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2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

 

 

 

 

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3. E’ fortemente raccomandato il divieto di assembramento nei cortili scolastici negli orari di ingresso e di uscita degli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado; i genitori dei bambini in attesa devono garantire la massima distanza interpersonale e l’uso della mascherina di protezione;

 

 

 

 

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4. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, deve essere comunque fortemente raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei; 5. E’ fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri- matrimoniali- etc) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse.

In particolare per i funerali

                - è vietato visitare la salma presso l’abitazione o una camera mortuaria a chiunque che non abbia con la stessa vincoli di parentela;

                - è vietato l’ assembramento e di stazionamento al di fuori della chiesa per le persone cui non sarà consentito l’accesso a causa del raggiungimento del limite dei posti disponibili;

                - è vietato, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, dare corso alla consueta espressione di cordoglio (“dare le condoglianze”) che avveniva normalmente in occasione dei funerali;

                - è vietato il corteo funebre di accompagnamento della salma dall’abitazione o dalla camera mortuaria fino alla chiesa e dalla chiesa al cimitero comunale;

 

 

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6. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio comunale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’ ordinanza regionale. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi fino alle ore 24,00; 

 

 

 

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7. Sono consentite le attività di servizio di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 sino alle ore 24 con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo e sino alle 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

 

 

 

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8. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti;

 

 

 

 

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9. Sono sospese le attività convegnistiche o congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;

 

 

 

 

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10.Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo dalle ore 8.00 alle ore 21.00;

 

 

 

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11.Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso;

 

 

 

 

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12.con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6, nonché l’uso della mascherina in presenza di persone non conviventi;

 

 

 

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13.le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti con misure idonee a limitare la presenza di pubblico;

 

 

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14.nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità telematiche;

 

 

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15.sono vietate le sagre e le fiere di comunità;

 

 

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16.sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali;

 

 

 

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17.relativamente agli sport di contatto (calcio, calcetto, ecc.) sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare e le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;                  

 

 

 

 

Clicca qui per visualizzare l'ordinanza n. 95

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