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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA – N. 59 DEL 08 AGOSTO 2020 
 
Segnaliamo ai cittadini ed ai turisti che il presidente della Regione Calabria nell'ordinanza n. 59/2020, tra le altre, ha riconfermato le seguenti restrizioni:
 
-fgdf Vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
 
 
fgdf
 È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 
 
fgdf
 l’obbligo del censimento / registrazione delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale sul seguente sito: https://home.rcovid19.it/;
 
fgdf
 il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria;
 
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
 
L'ordinanza è disponibile nella sezione "Ordinanze" dell'albo online . Clicca qui per visualizzarla.

 

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